Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6) (la «Convenzione di Lugano del 1988»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Ai fini del presente regolamento s’intende per: a) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. 1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento. Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l’autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto. (2013). Many translated example sentences containing "Brussels ii bis Regulation" - Italian-English dictionary and search engine for Italian translations. 1. 2. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi. Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale; qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale; in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato. In particolare, l' articolo 25 del Regolamento Bruxelles I bis disciplina gli accordi di scelta del foro in favore dei giudici degli Stati membri dell'UE. La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (11). 2. 2. Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima. 1. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l’accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni. Entro il 10 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione: le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1; le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l’impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2; le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50; e. le lingue accettate per la traduzione dei moduli di cui all’articolo 57, paragrafo 2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. La domanda di diniego dell’esecuzione è proposta all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale a cui deve essere presentata l’istanza, conformemente all’articolo 75, lettera a). Ai fini della presente sezione un’autorità giurisdizionale è considerata adita: quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; o. se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto. La convenzione di Lugano del 1988 è diventata applicabile alla Polonia il 1o febbraio 2000. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né é soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (13). sospendere lâesecuzione, in tutto o in parte. Contenuto trovato all'interno – Pagina 295Questa proposta di regolamento “Bruxelles II bis” si fonda su di un sistema di cooperazione tra autorità centrali, ... 1. (102) Un esempio doloroso si può trarre dal contenzioso legato al diritto all'affidamento dei figli e al diritto ... 2. 1. Esso è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri da esso vincolati, e prevale sulla legge nazionale. Italian Abstract: Il seguente contributo rappresenta una prima valutazione della proposta di rifusione del regolamento n. 2201/2003, c.d. Sede legale e amministrativa RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE(2), 275-314. Disposizioni introduttive - Articolo 72 1. IL REGOLAMENTO BRUXELLES II BIS/2201/2003. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni comunicate con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea. 1. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (in seguito "Regolamento Bruxelles Ibis") disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea (in seguito "UE").In particolare, l'articolo 25 del Regolamento Bruxelles Ibis disciplina gli accordi di scelta del foro in favore dei giudici degli Stati membri dell'UE. Dopo un cenno alle ragioni per le quali non è stata affrontata la controversa questione della giurisdizione in materia di divorzio e scioglimento del matrimonio, il contributo si sviluppa analizzando le modifiche proposte in . Translations in context of "regolamento bruxelles" in Italian-English from Reverso Context: Le disposizioni del regolamento Bruxelles I, rimangono inalterati. HTML Software in HTML . Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 a eccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014. Il regime posto dal regolamento Bruxelles I-bis si applicherà a tutte le decisioni emesse in materia civile e commerciale dai giudici di uno Stato membro (9), a prescindere dal criterio di giurisdizione impiegato (e dunque anche alle decisioni emesse in virtù dei c.d. Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tali disposizioni rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 2. Ancora una volta, in caso di No-deal Brexit, il governo propone che il regolamento UE venga abrogato. Si tratta di un contesto giuridico abbastanza ampio ed avanzato, basato, tra l'altro, Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. L’elenco di tali convenzioni è stato comunicato alla Commissione Europea. Entro l'11 gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro. Il 10 gennaio 2015 entra in vigore il Regolamento (UE) n.1215/2012, anche noto come Regolamento Bruxelles I bis. Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento. Regolamento Bruxelles II-BIS. Contenuto trovato all'interno – Pagina 253E` “doppio”, come la Convenzione, sulla stessa materia, mai entrata in vigore, e come il precedente regolamento n. ... 339 Bruxelles II bis, essendo complementare alla Convenzione di Bruxelles del BRUNO NASCIMBENE DIVORZIO E DIRITTO ... Ho sbagliato il contratto di agenzia, Sfratto per morosità ? Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. Nell’accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza. data M1 Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 L 163 1 29.5.2014 M2 Regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione del 26 no vembre 2014 L 54 1 25.2.2015 Rettificato da: Il Regolamento (UE) 1215/2012, cosiddetto Bruxelles I bis, che abroga e sostituisce il Regolamento Bruxelles I, n. 44/2001, rende ora possibile procedere direttamente allâesecuzione forzata di una decisione esecutiva in altro Stato membro dellâUnione europea, esattamente come se fosse un provvedimento giudiziario nazionale. Contenuto trovato all'interno – Pagina 2071, comma 2, lett. a (60). Quanto al Regolamento Bruxelles II-bis, il cui ambito d'applicazione riguarda specificamente il riconoscimento delle decisioni « in materia matrimoniale » (61), e` evidente che la qualificazione delle unioni ... Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile. Contenuto trovato all'interno – Pagina 466Rivista di diritto internazionale privato e processuale 50(1):23–42 Franzina P (2014b) Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles Ibis. Diritto del commercio internazionale 3:621–636 Galgano F ... Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Ai fini della libera circolazione delle decisioni, una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro. 1. à consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione. 2. 2. Ce 414/2001, che . Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. 3. Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. quando la decisione è resa da unâautorità giudiziaria incompetente ai sensi delle disposizione del Regolamento sullâindividuazione del  foro inderogabile a tutela del consumatore, dellâassicurato o del lavoratore dipendente. Bruxelles I bis) [di prossima pubblicazione] 15. PDF | Il volume analizza le novità introdotte dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (c.d. Esso sostituisce il Regolamento (CE) n. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e, rispetto a quest’ultimo, introduce alcune significative modifiche. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1, redige gli elenchi corrispondenti. Regolamento Bruxelles I-bis), concernente . In particolare, il nuovo Regolamento elimina la necessità di ottenere dallâautorità giudiziaria dello Stato di esecuzione una preventiva (ulteriore) dichiarazione di esecutività della decisione straniera. Nel contesto del Regolamento Bruxelles II-bis, ad esempio, non è adottata una nozione comune di "minore", che quindi dovrebbe dipendere dalle norme di conflitto degli Stati membri. Su istanza dell’autorità giurisdizionale investita di una determinata controversia, infatti, ogni altra autorità giurisdizionale dovrà comunicare alla prima, senza indugio, la data in cui essa è stata adita. Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine. Regolamento Bruxelles II bis): l'asolto del minore nelle proedure transnazionali nell'UE. 49 con riferimento al luogo di esecuzione dell obbligazione dedotta in giudizio il regolamento all art 5 punto 1 lett b primo trattino 1. Qualora ai sensi del presente regolamento un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità derivanti dall’impiego o dall’esercizio di una nave, tale autorità, o qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità. Eventualmente â qualora non lo fosse già stata â dovrà essere notificata anche la decisione da eseguire (corredata dalla traduzione in una lingua comprensibile al destinatario o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione). à sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 3. Il Regolamento UE n. 1215/2012 (in seguito "Regolamento Bruxelles I bis") disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea. 051.98.43.125 L’accordo attributivo di competenza deve essere: concluso per iscritto o provato per iscritto; in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o. nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. Indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici del Ministero e degli uffici e delle strutture dell'amministrazione decentrata della giustizia. La prassi italiana sul ritorno del minore sottratto ai sensi dell'art. 3. Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo. Contenuto trovato all'interno – Pagina 445 § 2 del regolamento Bruxelles I. Per il riconoscimento delle decisio- ni così adottate trovano invece applicazioni ... che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, GUUE L 199 del 31.7.2007, 1 et seq. Dovrebbe essere fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (12). Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente regolamento. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. Qualsiasi parte può impugnare l’adattamento del provvedimento davanti a un’autorità giurisdizionale. Alla luce di ciò, il Regolamento Bruxelles I bis dispone, all'articolo 8 n. 1, che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti . 1. «Bruxelles I-bis»), alla disciplina concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. Contenuto trovato all'interno – Pagina 116L'applicabilité du règlement “Bruxelles I” aux situations externes après l'avis 1/03. In T. Azzi et al. (Eds.), Vers de nouveaux équilibres ... Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles I bis. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente.
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